Sez. L, Sentenza n. 5577 del 16/10/1980 (Rv. 409437 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - MANCATA ISCRIZIONE DELL'AGENTE DI COMMERCIO ALL'ENASARCO - RESPONSABILITA DEL PREPONENTE - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PROPONIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - MANCATA ISCRIZIONE DELL'AGENTE DI COMMERCIO ALL'ENASARCO - RESPONSABILITA DEL PREPONENTE - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PROPONIBILITA.*
Poiche gli accordi economici di categoria prevedono l'Obbligo del preponente di iscrivere i propri agenti all'ENASARCO versando i prescritti contributi anche per la parte facente capo all'agente, l'inadempimento del preponente fa sorgere a suo carico una responsabilita contrattuale e legittima l'agente (o rappresentante) che in conseguenza di tale comportamento omissivo abbia perduto in tutto o in parte la possibilita di conseguire il trattamento previdenziale che gli sarebbe spettato a carico dell'ente di previdenza, ad agire per il risarcimento dei danni nei confronti del preponente, e cio malgrado l'inapplicabilita al rapporto di Agenzia dell'art 2116 cod civ. (V 4220/79, mass n 400738; (V 4305/78, mass n 393970; (V 3045/77, mass n 386610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 30/06/1938 num. 12, Contr. Coll. 20/06/1956 num. 11, Contr. Coll. 20/06/1956 num. 12, Contr. Coll. 13/10/1958 num. 4, Legge 02/02/1973 num. 12 art. 7 CORTE COST., DM 20/02/1974
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)