Sez. 1, Sentenza n. 3975 del 06/06/1996 Cc. (dep. 12/07/1996) Rv. 205314 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere | Archiviazione disposta dal G.I.P. in ordine ad una possibile qualificazione giuridica di un determinato fatto - Irritualità ma non abnormità - Ricorso per cassazione del pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, in relazione a diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto - Inammissibilità.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - In genere
È irrituale, ma non abnorme, e non quindi ricorribile per cassazione, il procedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale abbia disposto, su richiesta del pubblico ministero presso il medesimo tribunale, l'archiviazione in ordine ad un fatto in relazione ad una sua determinata qualificazione giuridica, ordinando quindi la restituzione degli atti al suddetto pubblico ministero per il successivo inoltro al pubblico ministero presso la pretura, ritenuta competente in relazione ad altra e diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto; e ciò in quanto il suindicato provvedimento si presenta al pubblico ministero presso la pretura come una semplice "notitia criminis" in ordine alla quale, svolte le eventuali opportune indagini, egli può sempre formulare le proprie conclusioni, quali che esse siano, senza essere però facoltizzato, per l'intanto, a proporre ricorso per cassazione avverso quel provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)