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Sez. 3, Sentenza n. 4798 del 02/04/2001 (Rv. 545410 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Inesistenza giuridica dell'atto esecutivo - Dichiarazione d'ufficio del giudice dell'esecuzione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545410-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

In tema di atti esecutivi la figura dell'inesistenza giuridica, risponde ad una forma di invalidità contrassegnata dalla mancanza di elementi indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto. L'indicata forma di invalidità è sottratta alla regola della sanatoria per difetto di opposizione ed a prescindere dal rilievo d'ufficio, è denunciabile dalla parte a mezzo di opposizione ai successivi atti esecutivi che presuppongono l'atto invalido, in virtù del principio della propagazione delle nullità degli atti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)