Sez. 3, Sentenza n. 8293 del 24/07/1993 (Rv. 483293 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Termine | Inesistenza di un atto del processo di esecuzione - Nullità dell'atto successivo - Impugnativa mediante opposizione agli atti esecutivi - Termine - Decorrenza.
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Termine
L'inesistenza di un atto del processo di esecuzione si riverbera sull'atto successivo, che risulta radicalmente nullo, ma la nullità può essere fatta valere soltanto con l'opposizione di cui all'art. 617, nel termine di cinque giorni, che, nell'ipotesi di mancata comunicazione o notificazione dell'atto nullo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'atto successivo che necessariamente lo presuppone.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)