Sez. 3, Sentenza n. 2349 del 23/06/1976 (Rv. 381139 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - LIMITAZIONI AL LIBERO GODIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - RIFERIMENTO ALLE UTILITA CORRISPONDENTI ALLA FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELLA COSA - NECESSITA - MOTIVAZIONE NON CONTENENTE DETTO ACCERTAMENTO - VIZIO DELLA SENTENZA - FATTISPECIE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - LIMITAZIONI AL LIBERO GODIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - RIFERIMENTO ALLE UTILITA CORRISPONDENTI ALLA FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELLA COSA - NECESSITA - MOTIVAZIONE NON CONTENENTE DETTO ACCERTAMENTO - VIZIO DELLA SENTENZA - FATTISPECIE.*
Per l'applicabilita dell'art 1489 cod civ, non e sufficiente rilevare che la cosa compravenduta sia, in conseguenza di oneri o diritti non apparenti, insuscettibile di tutte le possibili forme di utilizzazione che la sua consistenza materiale astrattamente consentirebbe, ma occorre accertare che le limitazioni al libero godimento concernano quelle utilita che corrispondono alla funzione economico-sociale della cosa stessa secondo l'individuazione fattane, esplicitamente od implicitamente, dalle parti contraenti nel determinare l'oggetto, in senso giuridico ed economico (non gia come dato meramente fisico), del contratto. La motivazione della sentenza che accoglie l'Azione quanti minoris, per rilevate limitazioni al godimento della cosa compravenduta, e viziata se non contenga detto accertamento. (nella vicenza di specie, il compratore di un complesso immobiliare urbano, costituito da un terreno e da un fabbricato, aveva esperito l'actio quanti minoris per l'esistenza di vincoli non apparenti di inedificabilita su parte del terreno ed a favore di un immobile altrui. Il convenuto resisteva e, soccombente in seconde cure, ha impugnato la sentenza di appello sostenendo che essa, senza esaminare il testo della scrittura contrattuale, ha deciso la controversia nell'erroneo presupposto che oggetto della compravendita fosse un terreno edificatorio, anziche una villetta con giardino. La suprema Corte ha accolto il ricorso in base ai principi surriportati). (V 1479/75, mass n 375060).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)