Sez. 3, Sentenza n. 1479 del 18/04/1975 (Rv. 375060 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O RIDUZIONE DEL PREZZO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (VENDITA DI IMMOBILE PRIVO DI LICENZA EDILIZIA).*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O RIDUZIONE DEL PREZZO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (VENDITA DI IMMOBILE PRIVO DI LICENZA EDILIZIA).*
Per l'applicazione dell'art 1489 cod civ non e sufficiente la pura e semplice constatazione dell'esistenza di oneri o di diritti altrui sulla cosa, indipendentemente da ogni indagine sulla loro natura, in quanto la norma anzidetta riconosce al compratore il diritto di domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo solo se si tratta di oneri o di diritti che si risolvono in una limitazione del libero godimento della cosa o, quantomeno, in una diminuzione del suo valore, e, in tal caso, non richiede, perche la garanzia operi, l'iniziativa concreta ed attuale del terzo. (nella specie, la SC ha ritenuto correttamente ispirato al principio di cui in massima, la decisione impugnata, di rigetto della domanda di risoluzione della vendita di un appartamento costruito senza licenza edilizia, in base al rilievo che, trattandosi di costruzione licenza edilizia, in base al rilievo che, trattandosi di costruzione non in contrasto con le prescrizioni del regolamento edilizio ed essendo rimasta inerte l'amministrazione comunale per quattordici anni, la mera eventualita di un diverso atteggiamento futuro della medesima amministrazione non integrava gli estremi voluti dall'art 1489 cod civ). (V 3067/71, mass n 354385).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)