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Sez. L, Sentenza n. 8011 del 06/04/2006 (Rv. 590788 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al CCNL 26 novembre 1994 dei dipendenti postali.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590788-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è attività riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e del controllo della coerenza e logicità della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito secondo la quale nel contratto collettivo 26 novembre 1994 dei dipendenti postali, gli inidonei a svolgere tutte le mansioni previste per l'area operativa devono essere inquadrati nell'area di base, essendo la flessibilità, ossia la possibilità di utilizzare il dipendenti in tutte le mansioni della qualifica, un oggettivo valore professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)