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Sez. L, Sentenza n. 15355 del 30/10/2002 (Rv. 558131 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla interpretazione del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti alla industria calzaturiera 12 luglio 1995 in punto di flessibilità dell'orario.
Stato
decisa il 2002-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558131-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono in sede di legittimità ad un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della coerenza e della logicità della motivazione, non potendo le censure risolversi nella mera prospettazione di una interpretazione diversa da quella data nella sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato l'art. 33 del c.c.n.l. 12 - luglio 1995 per i lavoratori addetti all'industria calzaturiera - il quale stabiliva che le modalità di effettuazione dei diversi regimi di orario, superiore o inferiore a quello settimanale contrattuale, dovessero essere concordemente definite a livello aziendale mediante apposito incontro da tenersi con sufficiente anticipo rispetto al periodo di prevedibile attuazione - nel senso che lo svolgimento di periodi di orario flessibile restava subordinato al preventivo consenso della rappresentanza sindacale unitaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)