Sez. 1, Sentenza n. 7296 del 09/12/1983 (Rv. 431892 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE - ATTO GIURIDICO POSTO IN ESSERE DA UN RAPPRESENTANTE CHE ABBIA ECCEDUTO DALLE FACOLTÀ CONFERITEGLI - RATIFICA TACITA - NELL'ATTO FORMALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE - ATTO GIURIDICO POSTO IN ESSERE DA UN RAPPRESENTANTE CHE ABBIA ECCEDUTO DALLE FACOLTÀ CONFERITEGLI - RATIFICA TACITA - NELL'ATTO FORMALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Con l'atto formale di approvazione del bilancio da parte della assemblea di una società di capitali, può essere ratificato un atto giuridico posto in essere da un rappresentante che abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli, purché, ove si affermi la presenza di una ratifica tacita, sia accertata chiaramente - al di là della mera approvazione della relativa esposizione - la univoca volontà dell'assemblea di ratificare e far proprio l'atto concluso dal falsus procurator. (nella specie, il procuratore di una società cooperativa aveva conferito ad un terzo un mandato eccedente i limiti dei suoi poteri ed estraneo all'oggetto sociale, ed i giudici di merito avevano escluso che potesse desumersi una volontà di ratifica dal solo fatto che la cooperativa aveva pagato parte del compenso al mandatario ed iscritto in bilancio il relativo esborso, poiché da ciò non risultava che l'assemblea avesse consapevolezza del contenuto del negozio, bensì esclusivamente di quella singola attività prestata dal terzo, specificamente compensata dalla cooperativa; la suprema Corte ha ritenuto corretta tale statuizione, alla stregua del principio di cui in massima). (V 2580/80, mass n 406319; (V 1771/76, mass n 380545).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2423
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)