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Sez. 2, Sentenza n. 1177 del 25/02/1986 (Rv. 444666 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 18, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 230 DEL 1950 - PORTATA - PROMESSA DI VENDITA - INCLUSIONE - SUCCESSIVO RISCATTO ANTICIPATO DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444666-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 18, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 230 DEL 1950 - PORTATA - PROMESSA DI VENDITA - INCLUSIONE - SUCCESSIVO RISCATTO ANTICIPATO DEL FONDO - IRRILEVANZA.*

La norma del terzo comma dell'art. 18 della legge 12 maggio 1950 n. 230, nel disporre che fino al pagamento integrale del prezzo qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del terreno assegnato è nullo di pieno diritto, si riferisce anche all'ipotesi della promessa di vendita, la quale, pur non avendo efficacia reale, rientra tra gli Atti di disposizione tra vivi in senso ampio, alla stessa stregua della compravendita ad effetti obbligatori. Nè tale nullità atteso il suo carattere assoluto può trovare deroga per il caso di successivo riscatto anticipato del fondo.*

Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)