Sez. 2, Sentenza n. 11 del 05/01/1970 (Rv. 344610 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONI - IGNORANZA DELL'ESISTENZA DEL DIRITTO - SOSPENSIONE - INSUSSISTENZA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PRESCRIZIONI - IGNORANZA DELL'ESISTENZA DEL DIRITTO - SOSPENSIONE - INSUSSISTENZA.*
L'art 480 cod civ dispone che il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredita decorre dal giorno dell'apertura della successione salvo il caso di istituzione condizionale e quello in cui, essendovi stata accettazione da parte di precedenti chiamati, il loro acquisto sia poi venuto meno. La sospensione di tale prescrizione non e ammessa al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, fra i quali non rientra quello dell'ignoranza - da parte del titolare - dell'esistenza del proprio diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)