Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 23/01/2013 (Rv. 625925 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore - Sottrazione internazionale - Esercizio congiunto del diritto di custodia da parte dei genitori - Trattenimento in Italia - Illiceità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di illecita sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore, il trattenimento del figlio minore da parte di un genitore, pur in presenza dell'esercizio congiunto del diritto di custodia da parte di entrambi i genitori, deve ritenersi illecito, alla luce della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, come integrata dal Regolamento CE n. 2201/2003 (diciassettesimo "considerando"), se contrasta con la situazione di fatto - concordemente e convenzionalmente accettata dai genitori - sulla base della presunzione secondo la quale l'interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto nel luogo in cui si svolge la sua abituale vita quotidiana. (Nella specie, un formale provvedimento di affidamento da parte dell'autorità straniera a favore della madre era intervenuto solo in epoca successiva alla decisione impugnata ed entrambi i genitori esercitavano congiuntamente il diritto di affidamento, con l'accordo, peraltro, che il figlio potesse giungere o restare in Italia solo con il consenso della madre).
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1995 num. 64, Tratt. Internaz. 25/10/1980, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)