Sez. 1, Sentenza n. 397 del 11/01/2006 (Rv. 588077 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore - Illecita sottrazione internazionale - Rimedi ripristinatori - Convenzione di L'Aja 25 ottobre 1980 - Residenza abituale - Nozione - Accertamento della situazione di fatto - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, ai fini del procedimento monitorio previsto dalla Convenzione de L'Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l'affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla succitata Convenzione corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale per i minorenni che aveva rigettato l'istanza del padre coaffidatario di una bimba di emissione di ordine di rientro in Francia della stessa, che, dopo aver trascorso, con il consenso del padre, un periodo di tempo con la madre a Venezia, non era stata più ricondotta in Francia: il giudice di merito, con valutazione ritenuta congrua e sufficientemente motivata dalla S. C., aveva escluso che la residenza abituale della bambina potesse ravvisarsi nell'abitazione paterna in Francia, in quanto la stessa aveva costantemente seguito la madre, la quale aveva sempre mantenuto la residenza anagrafica in Venezia, dovendo svolgere la propria attività lavorativa tra la città di Villejuif in Francia e l'Italia, e che aveva vissuto con lei durante i periodi trascorsi a Venezia, frequentando l'asilo, alternativamente, tra detta città e quella francese, mantenendo rapporti ed amicizie in entrambe le città, cosicché, pur ammesso che la residenza formale prevalente fosse in Francia, la bimba era vissuta tra i due Paesi, ma soprattutto a Venezia.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)