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Sez. 3, Sentenza n. 18896 del 10/03/2011 Ud. (dep. 13/05/2011) Rv. 250284 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE | Militare che adempia ad un ordine di un superiore costituente reato - Nuovo Codice dell'ordinamento militare - Applicabilità dell'esimente - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250284-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

La causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere è inapplicabile, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.Lgs n. 66 del 2010 (c.d. codice dell'ordinamento militare) che ha abrogato la legge n. 382 del 1978, al militare che adempia ad un ordine impartitogli da un superiore gerarchico e la cui esecuzione costituisca manifestamente reato, essendo questi tenuto a non eseguirlo e ad informare al più presto i superiori. (In motivazione la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente putativa dell'art. 51 cod. pen., invocata da un ufficiale dei carabinieri, precisando, da un lato, che l'erronea convinzione della sua esistenza si traduce in ignoranza inescusabile della legge penale e, dall'altro, che la manifesta criminosità di un ordine costituente reato non può essere ignorata quando il destinatario sia un ufficiale di polizia giudiziaria).

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1978 num. 382 art. 4, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 1349, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)