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Sez. 3, Sentenza n. 21774 del 27/03/2007 Ud. (dep. 05/06/2007) Rv. 236708 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuto - Definizione - Fanghi derivanti da attività di autolavaggio - Natura di rifiuto speciale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236708-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di disciplina sui rifiuti, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i fanghi derivanti dall'attività di autolavaggio rientrano nella nozione di rifiuto speciale al pari delle soluzioni acquose dai predetti insediamenti prodotte, atteso che sono certamente riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, recanti originariamente il codice CER 07.06.02 e, a seguito della Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002, i codici 07.06.11 e 07.06.12.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)