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Sez. L, Sentenza n. 4623 del 14/07/1988 (Rv. 459511 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA - TERMINE PERENTORIO DI DUE GIORNI - SCADENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459511-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO DI MALATTIA - TERMINE PERENTORIO DI DUE GIORNI - SCADENZA - CONSEGUENZE.*

Il ritardato invio del certificato medico di malattia da parte del lavoratore rispetto al termine perentorio di due giorni dal rilascio posto dall'art. 2 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, determina la perdita della corrispondente indennità per i giorni di ritardo, atteso che l'attività di certazione, necessaria per l'affermazione dello stato di malattia e del corrispondente diritto al trattamento economico, è condizionata alla tempestiva denunzia del lavoratore interessato, che si configura come un vero e proprio Onere. (Conf 808/88, mass n 457207; (Conf 4854/87, mass n 453482).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)