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Sez. U, Ordinanza n. 5919 del 05/03/2008 (Rv. 602294 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense - Requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602294-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, stabilito dall'art. 366 primo comma, n. 3 cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, si applica anche ai ricorsi proposti avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, con conseguente inammissibilità quando il ricorso non contiene alcuna esposizione in fatto e dal contesto non si evince neppure quale sia l'imputazione addebitata all'avvocato e quali le circostanze poste alla base della decisione. (Nella specie le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che dal contesto del medesimo non fosse evincibile neppure il capo di imputazione addebitato all'avvocato ricorrente e quali fossero le circostanze poste a base della decisione impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)