Sez. U, Sentenza n. 2434 del 19/03/1997 (Rv. 503109 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense - Requisiti dell'esposizione sommaria dei fatti di causa - Carattere essenziale - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato dall'art. 366 comma primo, n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per Cassazione a pena di inammissibilità, trova applicazione anche con riguardo al ricorso proposto avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, tenuto conto che tale ricorso è assoggettato alle comuni regole del codice di procedura civile che non siano espressamente derogate e che la prescrizione normativa è volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinché il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto è necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti di possesso, pur non richiedendosi che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto, sempreché gli elementi essenziali del fatto emergano con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)