Sez. 2, Sentenza n. 838 del 30/03/1966 (Rv. 321672 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI.*
L'art 1362 cod civ impone di ricostruire la volonta dei contraenti, in primo luogo alla stregua del significato letterale delle espressioni da essi adoperate e, soltanto ove tale criterio ermeneutico si appalesi inadeguato - per genericita, equivocita o incompletezza delle espressioni usate dai contraenti - consente all'interprete di far ricorso alla valutazione del comportamento complessivo delle parti ed agli altri criteri sussidiari previsti dalle successive Disposizioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)