Sez. 2, Sentenza n. 1966 del 25/06/1953 (Rv. 882341 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA IMMOBILIARE - STIPULA VERBALE VIGENTE IL COD.CIV. 1865 - ESECUZIONE SPECIFICA - INAMMISSIBILITÀ. VENDITA - PROMESSA DI VENDITA IMMOBILIARE - CODICE ABROGATO - ATTO SCRITTO - IRRILEVANZA. ESECUZIONE IMMOBILIARE - AGGIUDICAZIONE - PATTO DI RETROCESSIONE - DIVIETO - LIMITI.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA IMMOBILIARE - STIPULA VERBALE VIGENTE IL COD.CIV. 1865 - ESECUZIONE SPECIFICA - INAMMISSIBILITÀ. VENDITA - PROMESSA DI VENDITA IMMOBILIARE - CODICE ABROGATO - ATTO SCRITTO - IRRILEVANZA. ESECUZIONE IMMOBILIARE - AGGIUDICAZIONE - PATTO DI RETROCESSIONE - DIVIETO - LIMITI.
La norma dell'art. 2932 cod.civ.vig. (esecuzione in Forma specifica) non è applicabile, in forza dell'art. 246 disp.Transitorie a quei contratti preliminari, aventi ad oggetto trasferimenti di immobili che siano stati stipulati oralmente vigenti il cod.civ. del 1865, anche se l'inadempimento dell'Obbligo a contrarre si sia verificato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice. Sotto l'impero del cod.civ. abrogato non era necessario, per un contratto preliminare di trasferimento di immobili, l'atto scritto ad substantiam. La legge non spinge il rigore del precetto che vieta al debitore di concorrere o di acquistare all'asta indetta per la vendita dei suoi beni immobili fino al punto da proibirgli di predisporre il modo con il quale, ad esecuzione realmente e lealmente avvenuta, egli possa riacquistare i beni che ne furono oggetto. In conseguenza un patto de retrovendendo anteriore all'asta, tra debitore e futuro acquirente, quando non sia provato che il debitore abbia praticamente fatto lui l'acquisto o fornito i mezzi per l'acquisto, non urta contro il divieto di legge, il quale è diretto a far sì che dall'intervento di un terzo non risulti paralizzato l'effetto della espropriazione in guisa da lasciare immutato la status quo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 579
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)