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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9694 del 26/05/2020 (Rv. 657691 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA | Rapporti con la responsabilità per cose in custodia - Prova liberatoria - Contenuto.
Stato
decisa il 2020-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657691-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA

La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)