Sez. L, Sentenza n. 925 del 03/02/1996 (Rv. 495707 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in ordine all'art. 13 C.C.N.L. 28 marzo 1987 per il settore del terziario in tema di criteri di calcolo del periodo di prova a seconda delle qualifiche dei lavoratori.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni collettive (di diritto comune), compiuta dal giudice di merito, è censurabile, in sede di legittimità, per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (Nella fattispecie, è stata cassata la decisione dei giudici di merito secondo cui l'art. 13 del C.C.N.L. 28 marzo 1987 per il settore del terziario, stabilendo la durata del periodo di prova per i dipendenti con le qualifiche di quadri e primo livello con il computo dei giorni di calendario, e per le altre qualifiche con il computo dei giorni di lavoro effettivo, include nel calcolo del periodo di prova per le categorie superiori anche i giorni di assenza per malattia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 28/03/1987 num. 13, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)