Sez. L, Sentenza n. 9304 del 24/10/1996 (Rv. 500197 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE | Periodo di prova pari ad un complessivo arco temporale - Decorso - Giorni di mancata prestazione lavorativa - Incidenza - Anormalità dell'evento - Necessità - Godimento delle ferie - Non prevedibilità - Conseguenze - Fattispecie relativa all'interpretazione di contratto collettivo applicabile ai dipendenti di compagnia aerea.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE
In difetto di diversa previsione contrattuale, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso, stante la finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro, e, in particolare, il godimento delle ferie annuali, il quale, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova. (Nella specie la S.C. ha annullato, per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, alla luce anche dell'art. 2096 cod. civ., la sentenza impugnata, che aveva escluso, per il lavoratore assunto da una compagnia aerea, la sospensione del periodo di prova, della durata di tre mesi, in relazione al godimento delle ferie, dando rilevanza determinante alla menzione da parte del contratto collettivo solo della malattia e dell'infortunio come cause di sospensione del periodo di prova, senza considerare invece la volontà delle parti quale risultante dall'esame complessivo del contratto, che prevedeva la concessione delle ferie dopo un anno di servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)