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Sez. 5, Sentenza n. 938 del 30/05/2000 Cc. (dep. 27/06/2000) Rv. 216538 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Interruzione - Atti interruttivi - Tassatività - Analogia - Esclusione - Ragioni - Invito a rendere interrogatorio davanti alla Polizia giudiziaria.
Stato
decisa il 2000-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216538-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In materia di cause di estinzione del reato non può essere ritenuto atto interruttivo della prescrizione l'invito sottoscritto dal Pubblico ministero e rivolto all'indagato perché si presenti a rendere interrogatorio davanti agli ufficiali di P.G. delegati. Ciò in quanto l'elenco degli atti interruttivi della prescrizione di cui all'art.160 cod.pen. ha natura tassativa, né è ammissibile alcuna possibilità di interpretazione analogica che in sede penale è preclusa quando sia in "malam partem". (Ha precisato la Corte, con riferimento alla motivazione della sentenza di merito circa la delega data dal P.M. alla P.G. e, di conseguenza, l'estensibilità a quest'ultima della disposizione sull'interrogatorio davanti al P.M. quale atto interruttivo, che tale atto di delega non cambia comunque la natura dell'organo di polizia, non giurisdizionale, e dunque non abilitato a compiere atti che producano effetti interruttivi della prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)