Sez. U, Sentenza n. 33543 del 11/07/2001 Ud. (dep. 11/09/2001) Rv. 219222 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Interrogatorio delegato dal pubblico ministero - Idoneità a interrompere la prescrizione - Esclusione - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE
L'interrogatorio dell'indagato, effettuato dalla polizia giudiziaria per delega del pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen., non è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non rientrando nel novero degli atti, produttivi di tale effetto, indicati nell'art. 160, comma 2, cod. pen. e non essendo questi ultimi suscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 com. 2 CORTE COST., Preleggi art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 370, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 370
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)