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Sez. 2, Sentenza n. 4864 del 01/03/2007 (Rv. 595329 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Contenuto - Interpretazione - Valutazione di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595329-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

L'interpretazione della procura al difensore, al fine di individuare l'ambito del mandato conferitogli dalla parte, costituisce valutazione riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva interpretato la formula di conferimento dell'incarico di " rappresentarlo e difenderlo nella fase di gravame con ogni facoltà di legge" come comprensiva del potere di compiere ogni attività processuale utile all'appellato, ivi compresa quella di proporre appello incidentale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)