Sez. 1, Sentenza n. 12170 del 09/06/2005 (Rv. 581403 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura conferita per il giudizio di merito - Portata - Estensione ai successivi gradi - Configurabilità - Interpretazione - Criteri - Fattispecie in tema di procura conferita per la proposizione di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
L'interpretazione della procura alle liti di cui all'art. 83 cod. proc. civ. è soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dagli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., e pertanto deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio, sicché la procura alle liti conferita in primo grado con la locuzione "per il presente giudizio", od altra equivalente, abilita il difensore alla proposizione dell'appello, senza necessità del rilascio di una ulteriore delega, salvo che dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di elementi limitativi (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto che la esplicita indicazione del conferimento per la proposizione dell'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento fosse univocamente espressiva del conferimento della procura esclusivamente per il giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)