Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4754 del 28/02/2018 (Rv. 647254 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Appello - Omessa certificazione dell'autenticità della sottoscrizione in calce al mandato - Inammissibilità - Esclusione - Invito alla regolarizzazione - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE
Nel processo tributario, nell'ipotesi di omessa certificazione dell'autografia della sottoscrizione del contribuente in calce al mandato conferito al difensore, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello, senza prima attivare il meccanismo di regolarizzazione di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche al giudizio di gravame.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)