Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1245 del 18/01/2017 (Rv. 642835 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Parte priva di assistenza tecnica - Invito del giudice alla nomina di un difensore - Necessità - Omissione - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, l'omissione, da parte del giudice adito, dell'ordine, alla parte privata che ne sia priva, di munirsi di difensore, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, dà luogo ad una nullità relativa, non rilevabile d'ufficio, che, se eccepita, in sede di appello, dalla parte interessata, non determina il rinvio alla commissione provinciale, atteso che l'assistenza tecnica non riguarda i presupposti processuali relativi alle parti nè incide sulla regolarità del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)