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Sez. 5, Sentenza n. 15242 del 12/09/2012 (Rv. 623770 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Tardività nel recupero del documento ascrivibile a mera negligenza della parte - Ammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Fattispecie in materia di riduzione della rendita catastale.
Stato
decisa il 2012-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623770-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI

È inammissibile l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile a sua negligenza. (In applicazione di questo principio, in una controversia nella quale si faceva questione della riduzione della rendita catastale rispetto a quella applicata dagli Uffici finanziari, la S.C., annullando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha rilevato che il documento attestante l'avvenuta riduzione avrebbe potuto essere acquisito tempestivamente con l'ordinaria diligenza, trattandosi di un certificato acquisibile a semplice richiesta presso un ufficio pubblico, e relativo ad una situazione nota al contribuente, che aveva proposto la riduzione della rendita e non aveva ricevuto notizia della determinazione della rendita definitiva nei dodici mesi successivi, così come prescritto dall'art. 1, comma secondo, del d.m. Finanze del 19 aprile 1994, n. 701).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)