Sez. 2, Sentenza n. 735 del 16/01/2008 (Rv. 601140 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Impossibilità di produrre il documento - Necessità - Onere probatorio incombente sulla parte attrice in revocazione - Ignoranza incolpevole dell'esistenza del documento o del luogo di sua conservazione - Portata - Ignoranza dell'esistenza del documento - Prova di situazione di fatto giustificante l'ignoranza - Sufficienza - Ignoranza del luogo di conservazione - Prova della diligente ricerca del documento - Necessità - Pregresso possesso del documento - Prova dello smarrimento per cause eccedenti le possibilità di controllo della parte - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che la parte si sia trovata nell'impossibilità di produrre il documento asseritamente decisivo nel giudizio di merito, incombendo sulla stessa parte, in quanto attrice nel relativo giudizio, l'onere di dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza non era dipeso da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore. Ne consegue che, nell'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di un documento, l'onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza, mentre in quella di ignoranza soltanto del luogo di conservazione l'ammissibilità dell'impugnazione è subordinata alla prova di una diligente ricerca del documento e, nel caso di un suo pregresso possesso, dell'essersi verificato lo smarrimento per cause eccedenti la possibilità di controllo della parte. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso l'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di documento decisivo rispetto a corrispondenza spedita o ricevuta dalla parte attrice in revocazione ed aveva ritenuto doversi addebitare alla negligenza della stessa parte, e non già ad avvenimento di carattere straordinario costituente forza maggiore, lo smarrimento del documento, nonché il suo successivo ritrovamento ormai tardivo rispetto alla possibilità di produrlo in giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)