Sez. 6, Sentenza n. 17248 del 02/02/2004 Ud. (dep. 14/04/2004) Rv. 228661 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Attuazione e arricchimento in progressione temporale - Possibilità - Intervenuta nuova versione in ordine ai soggetti partecipanti al reato - Necessità di particolare rigore nella valutazione della stessa - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
La chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti. Peraltro, qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di persone precedentemente non coinvolte dal chiamante in correità, vanno motivate con un più penetrante rigore logico le ragioni per le quali le imprecisazioni della chiamata in correità non sono state di per sè sufficienti ad escludere l'attendibilità della dichiarazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)