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Sez. 6, Sentenza n. 7627 del 31/01/1996 Ud. (dep. 30/07/1996) Rv. 206587 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Intervenuta nuova versione in ordine ai soggetti partecipanti al reato - Necessità di particolare rigore nella valutazione della stessa - Sussistenza - Necessità di accertamento della falsità della precedente - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206587-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

In tema di chiamata in correità qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di determinati soggetti, che sconvolgano le normali cadenze delle propalazioni attraverso l'irrompere di nuove accuse rivolte verso persone precedentemente mai coinvolte dal chiamante in correità, così da incidere sulle stesse regole di giudizio alle quali l'interprete si è costantemente uniformato, la deroga a tali regole deve comportare la presenza di una tale carica di affidabilità intrinseca della nuova dichiarazione a cui è necessario, non soltanto consegua l'accertamento - da motivare con ancor più stringente rigore logico - della veridicità di quanto successivamente narrato, ma pure della sicura falsità della precedente chiamata. Un paradigma indispensabile per ricondurre l'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. alla sua tipica funzione di garanzia assegnatagli dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)