Sez. 2, Sentenza n. 12373 del 19/11/1992 (Rv. 479614 - 01)
Procedimento civile - Giudice - Ricusazione e astensione - In genere | Opposizione di terzo - Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata - Dovere di astensione - Insussistenza.
Procedimento civile - Giudice - Ricusazione e astensione - In genere
Il giudice che ha pronunciato la sentenza poi impugnata con l'opposizione di terzo ben può partecipare alla decisione sull'opposizione medesima, non essendo configurabile la situazione di cui all'art. 51 n. 4 cod. proc. civ., in quanto competente a conoscere della opposizione, a norma dell'art. 405 dello stesso codice, è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 n. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)