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Sez. 2, Sentenza n. 6358 del 22/03/2006 (Rv. 589004 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Opposizione di terzo - Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata - Dovere di astensione - Insussistenza. - Difetto di tempestiva ricusazione - Invocabilità del motivo di astensione in sede di gravame - Esclusione - Deduzione di tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante.
Stato
decisa il 2006-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589004-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Il giudice che ha pronunciato la sentenza poi impugnata con l'opposizione di terzo ben può partecipare alla decisione sull'opposizione medesima, non essendo configurabile la situazione di cui all'art. 51 n. 4 cod. proc. civ., in quanto competente a conoscere della opposizione, a norma dell'art. 405 dello stesso codice, è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta. Nè rileva, al fine di proporre rituale istanza di ricusazione, la tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall'intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 405 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)