Sez. 1, Sentenza n. 2805 del 29/10/1973 (Rv. 366368 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - RAPPORTI ANTERIORI ALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - CONDIZIONI - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI MORATORI - RAPPORTI ANTERIORI ALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - CONDIZIONI - DECORRENZA.*
Con le leggi 26 gennaio 1961 n 29 e 28 marzo 1962 n 147 e stato introdotto per tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari; relative a rapporti tributari sorti anche prima dell'entrata in vigore delle leggi anzidette ma non ancora esauriti, l'Obbligo di corrispondere gli interessi moratori a decorrere dal momento in cui l'imposta o la tassa e divenuta esigibile, quando il comportamento omissivo del contribuente abbia impedito l'esatta Determinazione del tributo. (V 2865/72, mass n 360590; 2394/72, mass n 359826).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)