Sez. 1, Sentenza n. 2394 del 14/07/1972 (Rv. 359826 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IN GENERE - INTERESSI MORATORI SULLE SOMME DOVUTE ALL'ERARIO - OBBLIGO E MISURA - LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA AI RAPPORTI SORTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IN GENERE - INTERESSI MORATORI SULLE SOMME DOVUTE ALL'ERARIO - OBBLIGO E MISURA - LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA AI RAPPORTI SORTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - CONDIZIONI.*
La legge 26 giugno 1961, n 29, che stabilisce l'Obbligo e la misura degli interessi moratori sulle somme dovute all'erario per tasse ed imposte indirette sugli affari, si applica anche ai rapporti tributari sorti prima dell'entrata in vigore della legge stessa, purche i detti rapporti non siano ancora esauriti al momento dell'entrata in vigore della legge. (V 2707'70, mass n 349166).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)