Sez. 1, Sentenza n. 5085 del 15/03/2016 (Rv. 639197 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Esportazione di prodotti verso paesi extracomunitari - Restituzioni od anticipazioni all'esportazione - Riconoscimento - Condizioni - Versamento cauzionale o fideiussione bancaria od assicurativa - Svincolo - Condizioni - Prova dell'immissione al consumo nel Paese destinatario - Modalità - Supplementi documentali - Esigibilità - Fondamento - Limiti.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA
Il beneficio delle restituzioni all'importazione, riconosciuto dalla Comunità europea, agli esportatori (nella specie di carne bovina) verso Paesi extracomunitari, è condizionato al versamento di un deposito cauzionale o al rilascio di una fideiussione bancaria od assicurativa che l'Autorità nazionale doganale può escutere se l'impresa finanziata non esegua l'esportazione nel termine stabilito o non dimostri l'effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione, la cui prova costituisce requisito essenziale per l'attribuzione definitiva del beneficio e, senza esaurirsi nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall'art. 18 del Regolamento CE n. 3665 del 1987, richiede una valutazione concreta d'idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione. A tal fine, l'Autorità doganale nazionale è sempre abilitata a richiedere, ove non siano maturate preclusioni temporali a suo carico, supplementi documentali, che non costituiscono nuovi adempimenti, ma solo specificazioni di quelli previsti dalla legge in virtù del generale obbligo previsto dall'art. 8, n. 1, del Regolamento base n. 729 del 1970, norma che è espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 5 del Trattato, di adottare tutte le misure necessarie per assicurarsi l'effettività e regolarità delle operazioni finanziate, senza che rilevi, sotto il profilo della violazione dei principi di buona fede ed affidamento, la novità, rispetto a prassi amministrative precedenti, dell'intensificazione dei controlli da parte dell'Autorità nazionale.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 21/04/1970 num. 729 art. 8, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 17, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)