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Sez. 5, Sentenza n. 30744 del 30/12/2011 (Rv. 621048 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Esportazioni di prodotti verso Paesi extracomunitari - Restituzioni od anticipazioni all'esportazione - Riconoscimento - Condizioni - Versamento cauzionale o fideiussione bancaria od assicurativa - Svincolo - Condizioni - Prova dell'immissione al consumo nel Paese destinatario - Modalità - Supplementi documentali - Esigibilità - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621048-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA

Il beneficio delle restituzioni all'importazione, riconosciuto dalla Comunità europea, agli esportatori (nella specie di carne bovina) verso Paesi extracomunitari, è condizionato al versamento di un deposito cauzionale o al rilascio di una fideiussione bancaria od assicurativa che l'Autorità nazionale doganale può escutere nel caso in cui l'impresa finanziata non esegua l'esportazione nel termine stabilito o non dia prova dell'effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione. Tale prova, che costituisce condizione essenziale per l'attribuzione definitiva del beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall'art. 18 del Regolamento CE n. 3665/87 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione concreta d'idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione. A tal fine, l'Autorità doganale nazionale è sempre abilitata a richiedere, ove non siano maturate preclusioni temporali a suo carico, supplementi documentali, che non costituiscono nuovi adempimenti, ma solo specificazioni di quelli previsti dalla legge in virtù del generale obbligo previsto dall'art. 8 n. 1 del Regolamento base n. 729/70 del 21 aprile 1970, norma che costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 5 del Trattato, di prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi l'effettività e regolarità delle operazioni finanziate, senza che rilevi, sotto il profilo della violazione dei principi di buona fede ed affidamento, la novità, rispetto a prassi amministrative precedenti, dell'intensificazione dei controlli da parte dell'Autorità nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto l'"exceptio doli" della banca emittente la fideiussione escussa, sul presupposto che, essendo trascorso molto tempo dall'operazione ed essendo fallito l'esportatore, la richiesta dell'Amministrazione, di produzione della documentazione integrativa a titolo di prova cd. secondaria dell'avvenuta esportazione era da considerarsi in contrasto con i principi di buona fede ed affidamento, anche perché in contrasto con una precedente prassi di tolleranza rispetto alla documentazione prodotta a titolo di prova cd. primaria).

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 21/04/1970 num. 729 art. 8, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 17, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)