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Sez. L, Sentenza n. 4092 del 09/07/1985 (Rv. 441614 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - ATTESTAZIONE DEL DEPOSITO DA PARTE DEL CANCELLIERE CON APPOSIZIONE DI DATA E FIRMA - EFFICACIA PROBATORIA - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - DIVERSITÀ DELLA DATA RISULTANTE DELL'AVVISO DI CANCELLERIA O DAL REGISTRO CRONOLOGICO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441614-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - ATTESTAZIONE DEL DEPOSITO DA PARTE DEL CANCELLIERE CON APPOSIZIONE DI DATA E FIRMA - EFFICACIA PROBATORIA - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - DIVERSITÀ DELLA DATA RISULTANTE DELL'AVVISO DI CANCELLERIA O DAL REGISTRO CRONOLOGICO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

L'attestazione con la quale il cancelliere, ai sensi del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., dà atto del deposito della sentenza apponendovi in calce la data e la firma, costituisce atto pubblico la cui efficacia probatoria, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza, occorre tener conto esclusivamente della data del deposito risultante dall'annotazione apposta dal cancelliere in calce alla sentenza stessa, senza che possa rilevare - in Mancanza della querela di falso contro tale attestazione - la diversità della data risultante dall'avviso di cancelleria notificato alla parte ovvero di quella risultante dal registro cronologico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)