Sez. 1, Sentenza n. 732 del 02/02/1990 (Rv. 465123 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA EX ART. 133, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - INIDONEITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA EX ART. 133, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - INIDONEITÀ.*
Il termine lungo per l'impugnazione stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, e cioè dal suo deposito in cancelleria, e non dalla data di comunicazione del dispositivo effettuata dalla cancelleria alle parti ex art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., integrando tale comunicazione un'attività informativa estranea al procedimento di pubblicazione della sentenza, della quale non costituisce elemento sostitutivo, né requisito di efficacia. (V 75/88, mass n 456729; (V 4092/85, mass n 441614; (Conf 332/86, mass n 443954; (Conf 5819/84, mass n 437495).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)