Sez. 3, Sentenza n. 19657 del 01/10/2004 (Rv. 577467 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE | Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa ad un rapporto di leasing finanziario.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE
Nell'ordinamento processuale vigente è possibile emettere sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, o alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente esser fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di condanna condizionata nei confronti del fornitore di un bene all'interno di un rapporto di leasing finanziario, non essendo accertato quanto l'utilizzatore avesse versato al concedente nel periodo in cui il bene fornito era stato inutilizzabile perché viziato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)