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Sez. 3, Sentenza n. 16621 del 19/06/2008 (Rv. 603837 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE | Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603837-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONDIZIONALE

Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui, evidenziandosi che tutte le conseguenze della condotta posta in essere dalla parte convenuta avrebbero potuto essere valutate appieno solo alla scadenza del contratto, ancora in corso al momento della decisione, era stata rigettata la domanda di condanna condizionata al ripristino della destinazione agraria del fondo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2907

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)