Sez. U - , Ordinanza n. 10356 del 20/04/2021 (Rv. 661016 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Insolvenza transfrontaliera - Criterio di radicamento della competenza correlato al cd. "COMI" ex Regolamento UE n. 848 del 2015 - Rilevanza - Presupposti.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di insolvenza transfrontaliera, in base al Reg. UE n. 848 del 2015 la competenza a dichiarare l'insolvenza si radica in capo al giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali dell'impresa, cd. "COMI" (centre of main interests), venendo in rilievo, fino a prova contraria, la presunzione di coincidenza di quest'ultimo con la sede legale, qualora non sia stata trasferita in altro Paese dell'Unione nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura di insolvenza.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 20/05/2015 num. 848, Legge Falliment. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)