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Sez. 1, Ordinanza n. 13368 del 15/05/2024 (Rv. 671333-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE | Competenza giurisdizionale internazionale nei casi di insolvenza transfrontaliera - Trasferimento della sede sociale del debitore intervenuto nel trimestre antecedente l’iniziativa del creditore - Onere della prova del debitore sulla collocazione del proprio centro degli interessi principali - Contenuto - Fattispecie. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671333-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE

In tema di insolvenza transfrontaliera, ai fini dell'individuazione della "competenza giurisdizionale" nell'area esclusa dalla presunzione relativa di coincidenza del centro degli interessi principali (c.d. "COMI") con la sede legale del debitore, in presenza di un trasferimento all'estero della stessa (nella specie in Bulgaria), intervenuto nel trimestre antecedente l'iniziativa del creditore, l'onere della prova del debitore verte non solo sull'effettività del trasferimento dal punto di vista delle misure organizzative interne adottate, ma anche sulla dimostrazione dell'abitualità e riconoscibilità, da parte dei terzi, del luogo in cui il debitore esercita e gestisce i suoi interessi.

Regolam. Comunitario 20/05/2015 num. 848 art. 3 com. 1, Legge Falliment. art. 9, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)