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Sez. L, Sentenza n. 2222 del 24/07/1974 (Rv. 370591 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - SOGGETTIVI - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - IN ALTRO PROCESSO CON PARTI DIVERSE - EFFETTI RIFLESSI - CONFIGURABILITA - AFFERMAZIONE OBIETTIVA DI SITUAZIONI GIURIDICHE NON SUSCETTIBILI DI MODIFICA.*
Stato
decisa il 1974-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370591-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE - SOGGETTIVI - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - IN ALTRO PROCESSO CON PARTI DIVERSE - EFFETTI RIFLESSI - CONFIGURABILITA - AFFERMAZIONE OBIETTIVA DI SITUAZIONI GIURIDICHE NON SUSCETTIBILI DI MODIFICA.*

Se e vero che il giudicato sostanziale, per spiegare effetti in altro processo deve rispondere ai requisiti della identita soggettiva delle parti ed oggettiva della causa, e altresi vero che esso produce anche effetti riflessi, quale affermazione obiettiva di verita che consente ai terzi di porlo a fondamento delle proprie pretese: tanto piu quando dal giudicato derivi l'affermazione di una situazione giuridica insuscettibile di modifica, quale e quella di fallito, assimilabile ad un vero e proprio status.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)