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Sez. 1 - , Sentenza n. 26149 del 05/09/2022 (Rv. 665539 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Allegazioni di fatti persecutori o del rischio di un danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251 del 2007 - Giudizio negativo sulla credibilità intrinseca - Controllo della credibilità estrinseca - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665539-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenti un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave "individualizzato" di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251 del 2007, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente.

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 35, Costituzione art. 10, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)