Sez. 6, Sentenza n. 49266 del 10/10/2017 Ud. (dep. 26/10/2017) Rv. 271571 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | Gara con procedura negoziata gestita dal privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163 del 2006 - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI
Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile anche nel caso in cui la procedura di gara per la realizzazione di un'opera pubblica è gestita direttamente dal privato, titolare del permesso di costruire e quindi di diritti edificatori, il quale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, esercita la funzione di stazione appaltante - in quanto "altro soggetto aggiudicatore" - ed è tenuto ad appaltare le opere a terzi con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ed a rispettare i criteri di scelta del contraente previsti dal successivo art. 57, comma 6. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la condanna dei ricorrenti, amministratori della società investita da apposita convenzione urbanistica della funzione di stazione appaltante per la costruzione di un edificio scolastico, i quali avevano alterato due successive gare di appalto, partecipandovi in proprio, schermati da società agli stessi riconducibili, ed invitando a partecipare società disponibili, destinate all'esclusione in quanto prive dei requisiti tecnici o di reale interesse alla realizzazione dell'opera ovvero in stato di decozione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 32 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)