Sez. 6 - , Sentenza n. 6603 del 05/11/2020 Ud. (dep. 19/02/2021) Rv. 280836 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | Turbativa nei reati ex art. 353 e art. 353-bis cod. pen. - Nozione - Procedura di selezione - Mera valutazione interna all'ente - Presenza di una gara - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI
Non sono configurabili i reati di turbativa di cui agli artt. 353 e 353-bis cod. pen., nel caso in cui la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente sulla base di una procedura selettiva interna, basata sulla comparazione dei "curricula" di soggetti in possesso di competenze coerenti con l'oggetto dell'incarico, non essendo in tal caso individuabile una gara, la quale presuppone una competizione tra aspiranti, che si svolga sulla base della previa indicazione e pubblicizzazione dei criteri di selezione e di presentazione delle offerte.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353, Cod. Pen. art. 353 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)