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Sez. 1, Sentenza n. 4050 del 06/12/1975 (Rv. 378353 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - RAGIONI DELLA DECISIONE - ANOMALIE DI CARATTERE DI UN CONIUGE - FATTO INCOLPEVOLE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378353-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - RAGIONI DELLA DECISIONE - ANOMALIE DI CARATTERE DI UN CONIUGE - FATTO INCOLPEVOLE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

In ordine alle ragioni della decisione, quale criterio di Determinazione dell'assegno di divorzio di cui il giudice deve tener conto, insieme con le condizioni economiche dei coniugi ed al contributo di essi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi), le anomalie di carattere di uno dei coniugi, in quanto siano esclusivamente manifestazioni delle sue condizioni patologiche, costituisce un fatto incolpevole che rende operante l'Obbligo reciproco dei coniugi all'assistenza morale e materiale, e non puo essere considerato quale causa di responsabilita per il fallimento del matrimonio.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)